La legge 20 maggio 2016, n. 76 prevede che due persone maggiorenni dello stesso sesso possano richiedere di unirsi civilmente rivolgendosi a un qualunque ufficio di Stato Civile di loro scelta.
Regime patrimoniale
Con l'unione civile, così come per il matrimonio, le parti instaurano automaticamente il regime della comunione dei beni.
In alternativa possono scegliere il regime della separazione, con una apposita dichiarazione durante la celebrazione dell'unione.
Successivamente alla costituzione dell'unione potranno modificare il proprio regime o stipulare convenzioni patrimoniali rivolgendosi a un notaio.
Scelta del cognome
Le parti, all'atto della costituzione dell'unione, possono scegliere di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome Comune scegliendolo tra i loro cognomi.
Inoltre una delle parti può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di Stato Civile.