Come previsto dall'art. 13 del Regolamento generale delle entrate del Comune di Casale Monferrato, la dilazione del pagamento non può superare le dodici rate mensili e la rata non può essere inferiore a euro 100.
Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel precedente quinquennio:
a. essendo stato ammesso a un altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione;
b. ha debiti scaduti e non pagati verso il Comune, di qualsiasi natura;
c. si è sottratto al pagamento di tributi o di altre somme dovute al Comune, salvo che non dimostri che l'insolvenza era dovuta a obiettive condizioni di difficoltà economica.