Istruttoria
La documentazione necessaria per contrarre matrimonio è richiesta d'ufficio ai Comuni di nascita e di residenza. Acquisita la documentazione gli sposi intervengono a rendere le prescritte dichiarazioni e si firma l'apposito verbale.
Se uno degli sposi è cittadino straniero è necessario che venga prodotto il nulla osta al matrimonio, in base all'art. 116 del Codice Civile italiano rilasciato dal Consolato o Ambasciata del proprio Stato in Italia. Per gli Stati aderenti alla convenzione di Monaco del 5/9/1980, detto documento viene denominato "Certificato di capacità matrimoniale". La suddetta documentazione deve contenere chiaramente specificati: cognome e nome, luogo e data di nascita, paternità e maternità, residenza, cittadinanza e certificazione della capacità di contrarre matrimonio in base alla legge del Paese di appartenenza.
La firma apposta sul nulla osta deve essere legalizzata presso la Prefettura di competenza, eccetto per i paesi aderenti alla convenzione dell'Aia (05.10.1961).
La richiesta di pubblicazione è resa dagli sposi senza la presenza di testimoni.
Esposizione delle pubblicazioni
L'Ufficiale dello Stato Civile provvede a trasmettere la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, visibile sul sito istituzionale del Comune. Per accedere: clicca qui.
L'Ufficiale dello Stato Civile richiederà analoga procedura al Comune di residenza dello/a sposo/a, se diverso da Casale Monferrato.
Le pubblicazioni devono rimanere pubblicate, nei siti internet dei Comuni di residenza di entrambi gli sposi, per almeno 8 giorni interi.
Il certificato di eseguite pubblicazioni/nullaosta al matrimonio religioso, valido agli effetti civili, può essere rilasciato a partire dal quarto giorno successivo all'avvenuta affissione.