La normativa italiana non impone l' obbligo di rimozione, ma una adeguata valutazione del rischio cui segue la scelta del tipo di intervento da effettuare.
Oltre alla rimozione sono possibili la sovracopertura che isola le lastre dal contatto con l' esterno e il trattamento con prodotti incapsulanti.
Questi ultimi tipi di intervento non sono oggetto di alcun contributo nell' area casalese: si ritiene che l' enorme diffusione di materiali contenenti amianto e l' elevata percentuale di patologie tumorali connesse all' esposizione all' amianto renda necessaria l' eliminazione progressiva e controllata di tutte le possibili fonti di rischio, secondo il piano di interventi autorizzato dal Ministero dell' Ambiente ed organizzato da Comune, Regione, ASL, ARPA, Provincia.
In ogni caso, i proprietari di fabbricati con presenza di amianto sono obbligati a provvedere alla manutenzione periodica dei manufatti secondo le disposizioni tecniche del D.M. 06/09/1994, a pena di sanzioni.