Attenzione
Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.445 del 28/12/2000 è una dichiarazione che riguarda fatti, stati e qualità personali, non compresi nell'elenco delle autocertificazioni, che siano a diretta conoscenza dell'interessato oppure relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza e renda nel proprio interesse.
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto notorietà rivolte alle Amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici non sono, di regola, soggette all'autenticazione della sottoscrizione; è sufficiente firmarle davanti al dipendente addetto o inviarle, anche pe fax, con la fotocopia del documento d'identità.
La dichiarazione di chi non sa e non può firmare, in presenza di un impedimento a sottoscrivere, comunque in grado di intendere e di volere, è raccolta dal pubblico ufficiale che accerta l'identità della persona.
La possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà è consentita anche ai cittadini comunitari; relativamente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, è ammessa solo limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Le Amministrazioni sono tenute a affettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini. Qualora vengano riscontrate delle irregolarità, verrà informato l'interessato che dovrà regolarizzare o completare la dichiarazione resa.
Oltre alle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, la dichiarazione falsa comporterà anche la decadenza dai benefici del provvedimento adottato.