Il D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, all’art. 57 bis, ha introdotto il bonus sociale rifiuti per gli utenti che risultino in stato di disagio economico e siano titolari di un'utenza TARI a uso domestico. Lo stato di disagio economico deve essere attestato dall’INPS sulla base della DSU presentata da un componente del nucleo familiare in stato di disagio ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate.
La Delibera ARERA n. 355/2025/R/rif ha regolamentato l’applicazione del bonus sociale rifiuti, prevedendone il riconoscimento automatico per i nuclei familiari nella cui DSU l’ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con 4 o più figli a carico.
Il bonus sociale rifiuti, pari al 25% della TARI (al lordo delle componenti perequative), verrà applicato in automatico sull’acconto TARI di ogni anno successivo e sarà calcolato sull’importo del tributo dovuto dell’anno precedente. Il bonus sociale per l’anno 2025 verrà pertanto applicato in automatico sull’acconto TARI 2026.
Attenzione:
L'applicazione del nuovo bonus sociale e della agevolazione reddito ai nuclei familiari in situazione di disagio economico, ai sensi dell’art. 1, comma 660 della L. 147/2013, è disciplinata dagli artt. 22 - 26 - 27 del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti.
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