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Regione Piemonte

Descrizione

A seguito del nuovo Piano quinquennale e delle attività già svolte è stata emessa una nuova ordinanza, la n. 587 del 5/11/2021, che rinnova e integra le disposizioni precedenti, dispone nuove sanzioni e prevede anche interventi in via sostitutiva e in danno, nel caso di inadempienza, con rivalsa delle spese sostenute a carico dei trasgressori.   
L’ordinanza n. 587/2021 prevede:

  1. l’assoluto divieto a chiunque di somministrare ai colombi presenti allo stato libero nel territorio urbano, alimenti di qualsiasi natura, comprese sostanze venefiche;
  2. il divieto alle industrie, esercizi commerciali e attività produttive ed economiche in genere, di abbandonare rifiuti o scarti alimentari, consentendo la pastura ai colombi; 
  3. il divieto ai privati volontari che accudiscono le  colonie feline libere di abbandonare le ciotole sul suolo pubblico ove possono essere liberamente accessibili ai colombi e ad altre specie oggetto di contenimento (ratti e topi). 
  4. l’assoluto divieto a chiunque trasporti colombi di liberare gli stessi su tutto il territorio del Comune di Casale Monferrato; 
  5. l’obbligo ai proprietari di edifici situati in ambito urbano, agli amministratori immobiliari e a chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti su immobili, esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei colombi, di mantenere costantemente e perfettamente pulite da guano e da colombi morti le aree private sottostanti i fabbricati e  le strutture interessate dalla presenza dei volatili 
  6. l’obbligo ai proprietari, amministratori e a chiunque abbia la disponibilità di edifici nell’ambito del territorio cittadino, esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei colombi, di provvedere a propria cura e spese, dopo una conveniente pulizia, alla chiusura degli accessi ai luoghi di sosta e di nidificazione dei colombi (quali ad esempio finestre, lucernari, abbaini, feritoie e qualunque tipo di apertura dalla quale i colombi possano introdursi) da attuarsi con le dovute cautele affinché non sia impedita la nidificazione delle specie non target (es. rondoni, rondini, taccole, chirotteri, barbagianni); 
  7. l’obbligo ai proprietari, amministratori e a chiunque abbia la disponibilità di edifici nell’ambito del territorio cittadino, esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei colombi, di provvedere a propria cura e spese, dopo una conveniente pulizia, ad installare ove possibile, idonei dissuasori nei punti di posa (es. cornicioni, tettoie, davanzali, cornici ed altri manufatti sporgenti dal piano di facciata);
  8. I proprietari, amministratori e a chiunque abbia la disponibilità di edifici nell’ambito del territorio cittadino, potenzialmente utilizzabili dai colombi di città quali luoghi di sosta o di nidificazione sono tenuti a provvedere a propria cura e spese all’esecuzione degli interventi di cui ai punti 6. e 7. in caso di ristrutturazione o di interventi di manutenzione.

Sono previste sanzioni per i trasgressori e nel caso di inerzia o inadempimenti che determinano problematiche igienico-sanitarie, si procederà all’esecuzione d’ufficio in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate

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Ultimo aggiornamento: 27/05/2025, 17:15

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