Il Comune, in qualità di autorità di pubblica sicurezza, non può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare
da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio (Art. 80 T.U.LL.P.S., Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza).
La Commissione Provinciale di Vigilanza è la commissione tecnica che dal 1940 è chiamata ad esprimere un parere sul rilascio della licenza di agibilità di cui all’art. 80 del T.U.LL.P.S..